IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; Visto l'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e successive modificazioni, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' di Protezione civile; Visto l'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, concernente le misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il regolamento (CE) 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; Visto il decreto del Ministro dell'interno n.8251 del 26 novembre 1986, istitutivo del Registro degli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno n.10838 del 23 aprile 1991 "Regolamento recante la disciplina per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" come modificato con decreto 8 giugno 1998 n.219/29200; Visto il decreto del Ministro dell'interno n.11014 del 26 luglio 1991, relativo all'organizzazione del servizio reso dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 marzo 2002, che individua gli uffici e le posizioni funzionali di livello non generale, nonche' i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto il decreto del Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno n.10863 del 7 maggio 1991 "Regolamento recante i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 748 del codice della navigazione laddove prevede che: "salva diversa disposizione non si applicano le disposizioni del codice agli aeromobili militari, di dogana, delle forze di Polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato"; Rilevata la necessita' di provvedere all'aggiornamento normativo ed organizzativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di armonizzare la stessa al vigente contesto normativo nazionale ed internazionale in ambito aeronautico; Decreta: Art. 1 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, espleta le funzioni di Autorita' di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, secondo quanto previsto dall'art. 748 della parte aeronautica del Codice della navigazione. 2. Sono fatte salve le competenze specifiche di altre autorita' ed enti aeronautici, civili e militari, in ambito nazionale ed internazionale, nei cui confronti il Dipartimento attiva il necessario coordinamento e stipula, all'occorrenza, convenzioni per attivita' di cooperazione e consulenza.