Art. 2 
 
  1. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico  del
Dipartimento,  avvalendosi  dell'Area  soccorso  aereo,   svolge   le
funzioni di operatore aereo nell'ambito delle attivita'  affidate  al
Corpo e,  in  relazione  alle  risorse  economiche  assegnate  e  nel
rispetto di principi di efficienza,  efficacia  ed  economicita'  del
servizio reso, provvede all'organizzazione dei reparti  di  volo  sul
territorio, all'acquisizione e gestione di aeromobili, relative parti
e pertinenze, materiali operativi, tecnici e  di  supporto  al  suolo
nonche' alle esigenze di formazione ed  addestramento  del  personale
pilota, specialista ed elisoccorritore.