Art. 2 1. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, avvalendosi dell'Area soccorso aereo, svolge le funzioni di operatore aereo nell'ambito delle attivita' affidate al Corpo e, in relazione alle risorse economiche assegnate e nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicita' del servizio reso, provvede all'organizzazione dei reparti di volo sul territorio, all'acquisizione e gestione di aeromobili, relative parti e pertinenze, materiali operativi, tecnici e di supporto al suolo nonche' alle esigenze di formazione ed addestramento del personale pilota, specialista ed elisoccorritore.