Art. 3 
 
  1.  Nell'espletamento  delle  attivita'  previste  nei   precedenti
articoli, il Dipartimento assicura gli obiettivi del Regolamento (CE)
n. 216/2008,  secondo  quanto  previsto  all'art.  1,  comma  2,  del
Regolamento stesso. 
  2. La normativa tecnica  applicabile  in  ambito  operazioni  volo,
aeronavigabilita' e manutenzione dei prodotti aeronautici, formazione
e certificazione del personale  aeronavigante  e'  sviluppata  tenuto
conto degli specifici compiti  d'istituto  del  Corpo  con  il  mezzo
aereo, avendo a riferimento i regolamenti di  implementazione  emessi
dall'European  Aviation  Safety  Agency  EASA  ovvero  la   normativa
nazionale emanata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o
dal  Ministero  della  difesa  ed  assicurando  adeguati  livelli  di
qualita' e sicurezza del volo.