Art. 3 1. Nell'espletamento delle attivita' previste nei precedenti articoli, il Dipartimento assicura gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 216/2008, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del Regolamento stesso. 2. La normativa tecnica applicabile in ambito operazioni volo, aeronavigabilita' e manutenzione dei prodotti aeronautici, formazione e certificazione del personale aeronavigante e' sviluppata tenuto conto degli specifici compiti d'istituto del Corpo con il mezzo aereo, avendo a riferimento i regolamenti di implementazione emessi dall'European Aviation Safety Agency EASA ovvero la normativa nazionale emanata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o dal Ministero della difesa ed assicurando adeguati livelli di qualita' e sicurezza del volo.