Art. 4 
 
  1. Con successivi decreti, il Capo del Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile provvede: 
    a) a ridefinire  l'organizzazione  centrale  e  periferica  della
componente aerea del Corpo, con riguardo agli organici, ai compiti ed
alle figure responsabili; 
    b) ad aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione  e  la
gestione del Registro  degli  aeromobili  del  Corpo  ed  i  relativi
requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea; 
    c) ad aggiornare la disciplina dei requisiti per l'ammissione  ai
corsi teorico - pratici, per lo svolgimento  degli  stessi,  per  gli
esami, il rilascio ed il rinnovo, nonche' delle cause di revoca e  di
sospensione dei titoli per  il  personale  pilota  e  specialista  di
aeromobile del Corpo; 
    d) ad aggiornare i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di
aeromobili e per le qualificazioni professionali del personale pilota
e specialista di aeromobile del Corpo e  stabilire  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi e degli esami; 
  2. Con successivi provvedimenti del Dirigente generale -  Capo  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  approvati  i  manuali
operativi per definire norme  tecniche  e  procedure  necessarie  per
l'espletamento delle attivita' di volo e per  il  mantenimento  degli
aeromobili in condizione di aeronavigabilita'.