Art. 4 1. Con successivi decreti, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile provvede: a) a ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo, con riguardo agli organici, ai compiti ed alle figure responsabili; b) ad aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea; c) ad aggiornare la disciplina dei requisiti per l'ammissione ai corsi teorico - pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio ed il rinnovo, nonche' delle cause di revoca e di sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo; d) ad aggiornare i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali del personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo e stabilire le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami; 2. Con successivi provvedimenti del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono approvati i manuali operativi per definire norme tecniche e procedure necessarie per l'espletamento delle attivita' di volo e per il mantenimento degli aeromobili in condizione di aeronavigabilita'.