Art. 3 1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 , n. 122, le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto che confluiscono nel fondo per la ricostruzione delle aree colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 2 sono cosi' ripartite: a) 94 per cento in favore della regione Emilia Romagna; b) 5,6 per cento in favore della regione Lombardia; c) 0,4 per cento in favore della regione Veneto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2012 Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 86