Art. 3 
 
  1. Al fine di dare attuazione al disposto di  cui  all'articolo  2,
comma 5,  lettera  b),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 ,  n.  122,
le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  presente
decreto che confluiscono nel fondo per la  ricostruzione  delle  aree
colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del medesimo decreto-legge 2 sono cosi' ripartite: 
    a) 94 per cento in favore della regione Emilia Romagna; 
    b) 5,6 per cento in favore della regione Lombardia; 
    c) 0,4 per cento in favore della regione Veneto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 ottobre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 86