Art. 2. 
 
  La tassa prevista dal secondo e dal quarto comma  dell'art.  2  del
decreto-legge 28  febbraio  1974,  n.  47,  sulle  merci  sbarcate  e
imbarcate  nei   porti   di   Genova,   Venezia,   Napoli,   Palermo,
Civitavecchia, Trieste e Savona e' determinata  per  ogni  tonnellata
metrica nella seguente misura; 
  L. 15 quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il
nitrato di soda; 
  L. 35 quando trattasi di sabbia,  ghiaia  e  pozzolana,  argilla  e
terre refrattarie, caolino e quarzito  non  macinati,  calce  viva  e
spenta,  pietra  da  cemento  e  da  calce,  cemento  ed  agglomerati
cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda; 
  L. 90 quando trattasi  di  cereali,  carbone,  olii  minerali  alla
rinfusa e laterizi; 
  L. 180 quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffe',
calofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio,  gomma  in  genere,
macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e
capacita',  paraffine,  prodotti  alimentari  in  conserva,  tabacco,
tamarindo, the' e trementina; 
  L. 120 quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate. 
  Restano ferme le esenzioni e le facilitazioni previste dall'art.  3
del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.