Art. 2. La tassa prevista dal secondo e dal quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Palermo, Civitavecchia, Trieste e Savona e' determinata per ogni tonnellata metrica nella seguente misura; L. 15 quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda; L. 35 quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda; L. 90 quando trattasi di cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi; L. 180 quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffe', calofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita', paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the' e trementina; L. 120 quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate. Restano ferme le esenzioni e le facilitazioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.