Art. 3. I proventi, derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto sono devoluti, interamente ovvero per la parte eccedente le aliquote di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, all'Ente autonomo del porto di Palermo, all'Ente autonomo del porto di Savona, al Consorzio autonomo del porto di Genova, al Provveditorato al porto di Venezia, all'Ente autonomo del porto di Trieste, al Consorzio per il porto di Civitavecchia e al Consorzio autonomo del porto di Napoli per le merci sbarcate e imbarcate nei rispettivi porti e saranno destinati prioritariamente al ripianamento dei disavanzi pregressi dei rispettivi bilanci fino al 31 dicembre 1973 e inoltre alla realizzazione di nuove opere portuali e al potenziamento delle attrezzature e degli impianti, operati anche attraverso accensione di mutui, da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro e, nei casi prescritti, con quello dei lavori pubblici.