Art. 3. 
 
  I proventi, derivanti dall'applicazione dell'art.  2  del  presente
decreto sono devoluti, interamente ovvero per la parte  eccedente  le
aliquote di cui al capo III del titolo  II  della  legge  9  febbraio
1963, n.  82,  all'Ente  autonomo  del  porto  di  Palermo,  all'Ente
autonomo del porto di Savona, al  Consorzio  autonomo  del  porto  di
Genova, al Provveditorato al porto di Venezia, all'Ente autonomo  del
porto di Trieste, al Consorzio per il porto  di  Civitavecchia  e  al
Consorzio autonomo del porto  di  Napoli  per  le  merci  sbarcate  e
imbarcate nei rispettivi porti e saranno  destinati  prioritariamente
al ripianamento dei disavanzi pregressi dei rispettivi  bilanci  fino
al 31 dicembre 1973 e  inoltre  alla  realizzazione  di  nuove  opere
portuali e al potenziamento  delle  attrezzature  e  degli  impianti,
operati anche attraverso  accensione  di  mutui,  da  approvarsi  dal
Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per  il
tesoro e, nei casi prescritti, con quello dei lavori pubblici.