Art. 4 
 
 
                   Composizione della commissione 
                  per la valutazione delle domande 
 
  1. La valutazione  delle  domande  pervenute  e'  affidata  ad  una
commissione, costituita con  decreto  del  Direttore  generale  della
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali  ed  il
diritto d'autore, composta da: 
  a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico  ed  istituti
culturali della Direzione generale per le biblioteche,  gli  istituti
culturali ed il diritto d'autore; 
  b) un esperto del settore biblioteche; 
  c) un esperto del settore archivi; 
  d) un esperto del settore museale; 
  e) un esperto del settore ricerca scientifica. 
  Il presidente viene nominato dal Direttore generale della Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore tra i membri della Commissione. 
  Svolgono  funzioni  di  segreteria  i   funzionari   del   Servizio
patrimonio  bibliografico  ed  istituti  culturali  della   Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore. 
  2. La commissione,  per  il  funzionamento  della  quale  non  sono
previsti compensi, e' rinnovata annualmente con decreto del Direttore
generale.