Art. 4 Composizione della commissione per la valutazione delle domande 1. La valutazione delle domande pervenute e' affidata ad una commissione, costituita con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, composta da: a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; b) un esperto del settore biblioteche; c) un esperto del settore archivi; d) un esperto del settore museale; e) un esperto del settore ricerca scientifica. Il presidente viene nominato dal Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra i membri della Commissione. Svolgono funzioni di segreteria i funzionari del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. 2. La commissione, per il funzionamento della quale non sono previsti compensi, e' rinnovata annualmente con decreto del Direttore generale.