Art. 4 
 
  1. Il Commissario si avvale di: 
    a) due esperti designati dalla direzione generale competente  del
Ministero; 
    b) due esperti designati da ISPRA; 
    c) delle unita' di personale e degli esperti gia' operanti presso
la struttura  commissariale  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza  di
protezione civile n. 3963/2011. 
  2. Il  Commissario  e',  altresi',  autorizzato  ad  avvalersi  del
personale  della  regione  Lazio,  in  particolare  della   Direzione
attivita' produttive e rifiuti, della provincia di Roma e del  comune
di Roma Capitale. 
  3. Il Commissario,  per  il  necessario  supporto  nelle  attivita'
correlate al superamento della situazione  di  grave  criticita',  e'
autorizzato, informandone il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  a  richiedere,   quando   necessario,
l'intervento del Comando Carabinieri tutela dell'ambiente. 
  4. Il Commissario, per gli adempimenti di  propria  competenza,  si
avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della regione Lazio,
degli Enti territoriali e non territoriali interessati, nonche' delle
altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.