Art. 4 1. Il Commissario si avvale di: a) due esperti designati dalla direzione generale competente del Ministero; b) due esperti designati da ISPRA; c) delle unita' di personale e degli esperti gia' operanti presso la struttura commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3963/2011. 2. Il Commissario e', altresi', autorizzato ad avvalersi del personale della regione Lazio, in particolare della Direzione attivita' produttive e rifiuti, della provincia di Roma e del comune di Roma Capitale. 3. Il Commissario, per il necessario supporto nelle attivita' correlate al superamento della situazione di grave criticita', e' autorizzato, informandone il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a richiedere, quando necessario, l'intervento del Comando Carabinieri tutela dell'ambiente. 4. Il Commissario, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della regione Lazio, degli Enti territoriali e non territoriali interessati, nonche' delle altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.