Art. 3 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali provvedera'
ad  erogare  all'Ente  aggiudicatore,   a   valere   sui   contributi
pluriennali di cui al  precedente  art.  1,  comma  2  relativi  alle
annualita' dal 2009  al  2012  per  complessivi  € 34.500.000,00,  un
acconto  del  30%  dell'importo  totale  dell'intervento  ammesso   a
finanziamento, su richiesta dell'ente  aggiudicatore  successivamente
all'aggiudicazione  dei  lavori  e  alla  consegna  degli  stessi  da
attestarsi nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 comma
7. 
  2.  Il  residuo  importo  ammesso  a  finanziamento  sara'  erogato
dall'Istituto finanziatore all'ente aggiudicatore entro la  quota  di
limite di impegno assegnata, in due rate, la prima di  acconto,  pari
al 75% dell'importo oggetto del contratto di  mutuo,  la  seconda  di
saldo pari al 25% di tale importo secondo le seguenti modalita': 
    a. la rata di  acconto  verra'  erogata  su  richiesta  dell'Ente
aggiudicatore corredata da copia dell'attestato di avvenuta ricezione
della comunicazione di interesse pervenuta entro i  termini  previsti
all'art.  2  comma  2  nonche'   di   apposita   certificazione   del
responsabile  del  procedimento  o  dirigente  competente   dell'Ente
aggiudicatore attestante che l'avanzamento della spesa effettivamente
sostenuta e' pari almeno all'80%  dell'importo  dell'acconto  erogato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    b. la rata  di  saldo  verra'  erogata,  su  richiesta  dell'Ente
aggiudicatore su certificazione del responsabile del  procedimento  o
dirigente competente dell'ente stesso circa  l'avvenuta  approvazione
dell'atto di collaudo o del certificato  di  regolare  esecuzione  ai
sensi delle norme vigenti e della «Relazione  acclarante  i  rapporti
Stato-Ente». 
  3. L'istituto finanziatore comunica con cadenza  almeno  semestrale
le intervenute erogazioni al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  -  Direzione  generale  per  l'edilizia  statale   e   gli
interventi speciali ed al Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca - Direzione generale per il personale della  scuola  ai  fini
dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui  all'art.  2
del decreto legislativo n. 190/2002 e fornisce,  su  richiesta  degli
Enti vigilanti, ogni informazione ritenuta necessario o  utile  dagli
stessi.