Art. 4 
 
      Quantificazione definitiva del finanziamento ed economie 
 
  1. Nei 45 giorni successivi all'approvazione degli atti  finali  di
contabilita' l'Ente Aggiudicatore  redige  sulla  base  dell'allegato
modello 3 la «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente» nel  quale,
a consuntivo, rendiconta la spesa e certifica la  sua  ammissibilita'
con le condizioni di cui al precedente art. 2, comma  2  e  provvede,
con comunicazione sottoscritta dal responsabile  del  procedimento  o
dirigente competente a trasmettere la predetta «Relazione  acclarante
i rapporti Stato-Ente»,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ed al Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,
unitamente ad una copia autentica di tutti  i  mandati  di  pagamento
quietanzati e delle relative fatture. 
  2. Le somme erogate e non utilizzate unitamente a quelle  impiegate
per spese riconosciute come non ammissibili dovranno  essere  versate
dall'Ente  aggiudicatore  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
saranno destinate ad altri interventi rispondenti alle  finalita'  di
cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da  inserire  nei
successivi programmi stralcio. In caso di coesistenza di  piu'  fonti
di finanziamento le suddette economie  saranno  imputate  a  ciascuna
fonte  in  misura  proporzionale   al   concorso   al   finanziamento
dell'opera. 
  3. Gli importi residui non utilizzati e le somme  assegnate  e  non
erogate  saranno,  anche  essi,   destinati   ad   altri   interventi
rispondenti alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della  legge
n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio.