Art. 6 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
  1. La mancata ricezione da parte del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti della comunicazione  di  interesse  entro  i  termini
previsti  al  precedente  art,  2  comma  4  costituisce  motivo   di
automatica revoca del Finanziamento. 
  2. La  mancata  stipula  del  contratto  di  mutuo  finalizzato  al
finanziamento degli interventi con l'istituto finanziatore  entro  il
termine perentorio di 365  giorni  dalla  data  ultima  prevista  nel
precedente  art.  2  comma  4  per  l'invio  della  comunicazione  di
interesse costituisce motivo di automatica revoca del contributo. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'  revocare
il finanziamento nei seguenti casi: 
    qualora entro il termine di 365 giorni a decorrere dalla data  di
stipula del mutuo l'Ente aggiudicatore non  trasmetta  la  «Relazione
acclarante i rapporti Stato-Ente»; 
    qualora, per cause imputabili all'Ente, non vengano rispettati  i
termini previsti dal presente decreto; 
    ove l'Ente incorra in violazioni o negligenze,  tanto  in  ordine
alle condizioni di  cui  alle  procedure  di  attuazione  di  cui  al
precedente  art.  2  quanto  a  norme  di  legge  o  regolamenti,   a
disposizioni amministrative; 
    ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento,  comprometta
la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera. 
  4. Nel caso di  revoca,  fermo  restando  che  saranno  corrisposte
all'istituto finanziatore le somme necessarie al rimborso delle  rate
per capitale ed interessi relative agli importi erogati a valere  sui
contributi pluriennali di cui al precedente art. 1, comma 2 si  fara'
luogo, in contraddittorio, all'accertamento  dei  lavori  eseguiti  e
utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente
erogate, od al  cui  pagamento  l'Ente  medesimo  sia  legittimamente
tenuto, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva  il
diritto  di  richiedere  il  risarcimento  dei  danni  che  dovessero
derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che  hanno  portato
alla revoca del finanziamento.