Art. 7 
 
       Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  4,  comma  177-bis  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da  parte
degli enti locali  (Province  e  Comuni),  individuati  dal  presente
decreto e specificati  nell'elenco  di  cui  all'allegato  citato  al
precedente comma 1 dell'art. 1,  dei  contributi  pluriennali,  nella
misura e per gli importi a ciascuno assegnati; 
  2. L'utilizzo dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  precedente
punto, riportato in dettaglio nell'allegato sopra  richiamato,  sara'
effettuato come segue: 
    a. mediante erogazione diretta  di  quota  parte  dei  contributi
pluriennali nella misura specificata nell'allegato sopra citato; 
    b.  mediante  attualizzazione  della  residua  quota  parte   dei
contributi pluriennali; 
  3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al precedente punto
2b,   quantificato   includendo   nel    costo    di    realizzazione
dell'intervento anche gli oneri  di  finanziamento,  avverra'  per  i
singoli beneficiari, sulla base  di  quanto  riportato  nell'allegato
prospetto,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale   del
presente decreto, in  relazione  alla  decorrenza  e  scadenza  degli
stessi,  al  netto  ricavo  attivabile  a  seguito  delle  operazioni
finanziarie  di  attualizzazione,  con  oneri  di  ammortamento   per
capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che  i
beneficiari dei contributi sono autorizzati a  perfezionare  con  gli
istituti  finanziari  a  cio'  abilitati  nonche'  al   piano   delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze - adeguatamente  documentate  -
dei   soggetti   beneficiari   dei   contributi,   dovranno    essere
preventivamente comunicate al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal senso al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  4. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto  del
presente decreto, il perfezionamento  delle  stesse  potra'  avvenire
mediante la stipula sulla base di un contratto  di  mutuo  tipo,  che
dovra' essere sottoposto  al  preventivo  nulla  osta  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  -  Direzione
VI. Entro 30 giorni dalla  stipula,  l'Istituto  finanziatore  dovra'
notificare al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  copia
conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 
  5.  Nel  contratto  stipulato  con  l'Istituto  finanziatore,   nel
rispetto della  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di
appalti di servizi pubblici, nonche' da quanto previsto dall'art. 45,
comma 32, della legge  23  dicembre  1998,  n.  488,  sara'  inserita
apposita clausola che prevede l'obbligo  a  carico  dello  stesso  di
comunicare, al massimo entro 30 giorni dalla  stipula,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzioni II
e VI)  e  al  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
(Ispettorato Generale per le politiche di  bilancio -  Ufficio  III),
all'ISTAT  e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento   -
dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'informazione di cui
al prospetto allegato alla circolare del MEF n. 2276  del  24  maggio
2010. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero
delle Infrastrutture sara'  effettuata  su  base  pluriennale  ed  in
misura non eccedente l'importo dei contributi  stanziati  annualmente
in bilancio. 
  6. Per  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  contabile,  le
risorse impegnate  ed  eventualmente  non  pagate  entro  il  termine
dell'esercizio di competenza potranno essere erogate  negli  esercizi
successivi. 
  7. Le somme assegnate o erogate che non  saranno  state  utilizzate
dal soggetto aggiudicatore dovranno essere versate,  da  parte  dello
stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  Il presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 3 ottobre 2012 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Passera 
 
    Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 
                               Profumo 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli