IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo  e
comma  2-septies  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
  Visti l'art. 6,  comma  2-ter,  nonche'  l'art.  6-bis  del  citato
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.
171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti
interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette
disposizioni; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
base  al  quale,  ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardia
stabilite  dai  sopra  citati  commi  14  e  15  dell'art.   24   del
decreto-legge n. 201  del  2011,  e  dai  menzionati  commi  2-ter  e
2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del  2011,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  14  del   2012,   nonche'   le
disposizioni, i presupposti e le  condizioni  di  cui  al  suindicato
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1°  giugno
2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano  ad  applicarsi,  nel
limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino  i  requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201: 
    a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove  prevista,  della  mobilita'
lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.  223
del 1991. Ai lavoratori di cui  alla  presente  lettera  continua  ad
applicarsi la disciplina in materia di  indennita'  di  mobilita'  in
vigore alla data del 31 dicembre 2011, con  particolare  riguardo  al
regime della durata; 
    b) nei limiti di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale  del  1°  giugno
2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non  erano
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, ma per  i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta'; 
    c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma  14  lettera  d),  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
del  citato  decreto   ministeriale   del   1°   giugno   2012   che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge; 
    d)  ai  lavoratori  di  cui  all'art.   6,   comma   2-ter,   del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n.  214  del  2011,  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011; 
  Visto il comma 2, primo periodo,  del  surrichiamato  art.  22  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita'  di
attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22; 
  Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2  del
summenzionato art. 22, laddove e' previsto  che  l'INPS  provvede  al
monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai  lavoratori  di
cui al comma 1 del medesimo art.  22,  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del
2011  e  che   qualora   dal   predetto   monitoraggio   risulti   il
raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande   di   pensione
determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo
comma 1; 
  Tenuto  conto  dell'elaborazione  effettuata  dall'INPS  -  per  le
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni  industriali
e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 -  sulla
base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni
trasposte nella tabella riportata nel  presente  decreto,  che  hanno
consentito di verificare la congruita' del limite  numerico  indicato
dal  comma  1  dell'art.  22  del  decreto-legge  n.  95  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  135  del  2012,  con
riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna  delle  categorie  dei
soggetti beneficiari ivi elencate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 22, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
individuando,  alla  tabella  di  cui  al  successivo  art.   6,   la
ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai  fini
della concessione dei benefici di cui al comma 1  del  medesimo  art.
22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.