Art. 3 
 
  1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.  2
del presente decreto, le imprese che hanno  stipulato,  entro  il  31
dicembre  2011,  i  relativi  accordi  governativi,  comunicano,   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro: 
    a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei  lavoratori
licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012,  indicando  per
ogni lavoratore interessato la data del licenziamento; 
    b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco
nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno  di
riferimento, in  base  al  programma  di  gestione  delle  eccedenze,
indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento. 
  2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di  cui  al
comma 1, che sono trasmesse  all'Istituto  dalla  direzione  generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di  lavoro  del  Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento, ammette - sulla base della data  di  licenziamento  -  i
lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22,  comma  1,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.