Art. 3 1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento; b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento. 2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.