Art. 4 1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita': a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto. 5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.