Art. 4 
 
  1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1  dell'art.  2  del
presente decreto, presentano istanza di accesso ai  benefici  di  cui
all'art. 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto
di lavoro secondo le seguenti modalita': 
    a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 
    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla
direzione territoriale del lavoro competente in base  alla  residenza
del lavoratore cessato. 
  2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate
entro centoventi giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui  al  comma  1
del presente articolo,  sono  istituite  specifiche  commissioni  per
l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 
  4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari
della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con  funzioni  di
presidente,  nonche'  da  un  funzionario  dell'INPS,  designato  dal
direttore provinciale della sede dello stesso istituto. 
  5. Per il funzionamento delle commissioni di cui  al  comma  3  non
sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.