Art. 5 
 
  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  commissioni  di  cui
all'art. 4, comma 3, del  presente  decreto  vengono  comunicate  con
tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 
  2. Avverso i provvedimenti delle commissioni  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello  stesso,  innanzi
alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata
l'istanza.