Art. 5 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.