Art. 7 Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 68