Art. 7 
 
  Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del  presente
decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita'
di  mobilita'  in  vigore  alla  data  del  31  dicembre  2011,   con
particolare riguardo al regime della durata. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 68