Art. 2 
 
 
                 Attuazione del comma 9 dell'art. 8 
             del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158. 
       Misure per la riduzione del rischio sanitario associato 
 alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo 
 
  1. L'operatore del settore  alimentare  che  utilizza  distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve: 
    a) riportare in  maniera  chiara  e  visibile  sul  frontale  del
distributore automatico,  in  rosso  e  con  caratteri  di  almeno  4
centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»; 
    b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del
latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre
giorni dalla data di mungitura; 
    c)  escludere  la  disponibilita'  di  contenitori  destinati  al
consumo in loco del prodotto. 
  2. Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un
sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare  in
etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di
almeno un centimetro e di colore rosso.