IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento CE n. 1263 della  Commissione  del  1°  luglio
1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle  denominazioni
di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  la
denominazione di origine protetta "Castelmagno"; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9,  del
regolamento  (CE)  n.  510/06  una  modifica  del   disciplinare   di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1204/2012   della
Commissione del 14 dicembre 2012, e' stata accolta la modifica di cui
al precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente vigente, a seguito  della  registrazione  della  modifica
richiesta, della  D.O.P.  "Castelmagno",  affinche'  le  disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
    Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
Denominazione  di  Origine  Protetta  "Castelmagno",  nella   stesura
risultante  a  seguito  dell'emanazione  del  regolamento   (UE)   n.
1204/2012 del 14 dicembre 2012. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  Denominazione  di
Origine Protetta "Castelmagno", sono tenuti al rispetto dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le  condizioni  previste  dalla
normativa vigente in materia. 
    Roma, 18 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari