Art. 2 
 
  1. Le  Regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale,  devono  presentare  uno
specifico programma di utilizzo delle risorse. 
  2.  Il  programma  suindicato   deve   contenere   la   descrizione
complessiva  degli  interventi  progettuali  con  l'indicazione   del
numero, dell'ubicazione geografica e delle  caratteristiche  generali
delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della
giustizia del 1° ottobre 2012 previsto dall'art. 3-ter, comma 2,  del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.  Deve  contenere,  altresi',  una
valutazione sulla dimensione e composizione delle  risorse  umane,  e
delle specifiche competenze necessarie alla piena  funzionalita'  dei
servizi sanitari operativi dopo l'intervento. Deve fornire,  inoltre,
informazioni circa le modalita' che  si  intendono  adottare  per  il
reperimento delle risorse umane. 
  3. Ogni singolo progetto deve  contenere:  il  soggetto  attuatore,
l'ubicazione, la popolazione  servita,  la  tipologia  di  intervento
(ristrutturazione o nuova costruzione), il numero dei posti letto, il
livello di progettazione, la superficie lorda piana per posto  letto,
i costi stimati per  le  attivita'  sanitarie  e  per  le  misure  di
sicurezza, la stima dei tempi di progettazione, di  appaltabilita'  e
la stima dei tempi di realizzazione dell'opera. 
  4. Il programma deve comprendere la definizione di  un  sistema  di
indicatori capace di fornire informazioni  sul  raggiungimento  degli
obiettivi.