Art. 2 1. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse. 2. Il programma suindicato deve contenere la descrizione complessiva degli interventi progettuali con l'indicazione del numero, dell'ubicazione geografica e delle caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012 previsto dall'art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Deve contenere, altresi', una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane, e delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalita' dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento. Deve fornire, inoltre, informazioni circa le modalita' che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane. 3. Ogni singolo progetto deve contenere: il soggetto attuatore, l'ubicazione, la popolazione servita, la tipologia di intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), il numero dei posti letto, il livello di progettazione, la superficie lorda piana per posto letto, i costi stimati per le attivita' sanitarie e per le misure di sicurezza, la stima dei tempi di progettazione, di appaltabilita' e la stima dei tempi di realizzazione dell'opera. 4. Il programma deve comprendere la definizione di un sistema di indicatori capace di fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.