Art. 12 
 
 
                Ispettorato per la funzione pubblica 
 
  1. L'Ispettorato per la funzione pubblica,  di  seguito  denominato
«Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  ridefiniti
dall'art. 71 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  (in
materia di «Trasparenza e Ottimizzazione della P.A.»),  vigila  sulla
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e
buon andamento, in particolare su segnalazione di cittadini e imprese
sull'osservanza  delle  riforme  volte  alla  semplificazione   delle
procedure, sulle disposizioni inerenti al controllo dei costi,  anche
in collaborazione con la Guardia di Finanza ed  i  Servizi  ispettivi
della Ragioneria Generale dello Stato, sull'effettivo  esercizio  nei
casi di  infrazione  dei  poteri  disciplinari.  Per  lo  svolgimento
dell'attivita', l'Ispettorato si avvale  di  personale  assegnato  al
Dipartimento della funzione pubblica  e  dell'aliquota  prevista  nel
citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  2. L'Ispettorato si compone del seguente Servizio: 
    «Servizio per l'analisi dell'attivita' ispettiva», con  finalita'
di rapporto con  le  altre  amministrazioni  per  l'effettuazione  di
verifiche congiunte  sulla  regolarita'  di  spesa  e  di  esame  dei
risultati  conseguiti,   di   monitoraggio   sulla   costituzione   e
funzionamento dei servizi ispettivi e di controllo interni, di studio
delle  funzioni   attribuite   nell'ambito   dell'ordinamento   delle
autonomie locali,  di  predisposizione  di  relazioni  sull'attivita'
dall'Ispettorato svolta.