Art. 12 Ispettorato per la funzione pubblica 1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall'art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di «Trasparenza e Ottimizzazione della P.A.»), vigila sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, in particolare su segnalazione di cittadini e imprese sull'osservanza delle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sulle disposizioni inerenti al controllo dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, sull'effettivo esercizio nei casi di infrazione dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell'attivita', l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista nel citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'Ispettorato si compone del seguente Servizio: «Servizio per l'analisi dell'attivita' ispettiva», con finalita' di rapporto con le altre amministrazioni per l'effettuazione di verifiche congiunte sulla regolarita' di spesa e di esame dei risultati conseguiti, di monitoraggio sulla costituzione e funzionamento dei servizi ispettivi e di controllo interni, di studio delle funzioni attribuite nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali, di predisposizione di relazioni sull'attivita' dall'Ispettorato svolta.