Art. 3 
 
 
    Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
 
  1.   Il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo
del Dipartimento. 
  2.   Il   Ministro    esercita    le    funzioni    di    indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e  gli  obiettivi  da
conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la  rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. 
  3. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1°  ottobre  2012,
della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3,
ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  20  giugno
1984, n. 536. 
  4. Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza,  i
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi,
commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi  operanti  presso
altre amministrazioni ed istituzioni. 
  5.  Il  Ministro  puo',  nelle  materie  di   propria   competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro in  relazione  a  specifici
obiettivi.