Art. 4 
 
 
                        Capo del Dipartimento 
 
  1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli  articoli  18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione  ed
il funzionamento del Dipartimento e risponde della  sua  attivita'  e
dei risultati raggiunti, in  relazione  agli  obiettivi  fissati  dal
Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di  livello  dirigenziale
generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo
di gestione, e assicura il corretto  ed  efficiente  raccordo  tra  i
predetti uffici e quelli  di  diretta  collaborazione  del  Ministro,
fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le
funzioni di indirizzo del Ministro e le  attivita'  di  gestione  del
Dipartimento; coordina le  attivita'  demandate  al  Dipartimento  in
relazione  al  trasferimento  delle  funzioni  e  dei  compiti   gia'
attribuiti all'Alto Commissario per la prevenzione  ed  il  contrasto
della corruzione e delle  altre  forme  di  illecito  nella  pubblica
amministrazione, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 ottobre 2008. 
  2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per  il
disbrigo degli affari di propria competenza. 
  3. Alle dirette dipendenze del  Capo  del  Dipartimento  operano  i
servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate: 
    a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti  istituzionali,  la
programmazione    strategica    e     finanziaria»:     coordinamento
dell'attivita' degli uffici avente ad oggetto questioni di  carattere
generale; coordinamento dell'attivita' di  consulenza,  di  studio  e
ricerca  su  questioni  di  massima   o   di   particolare   rilievo;
coordinamento della  programmazione  strategica  ed  operativa  degli
uffici del Dipartimento; attivita' inerenti  alla  definizione  della
programmazione  finanziaria  del  Dipartimento  con  verifica   della
fattibilita'  amministrativo-contabile  delle  relative   iniziative;
gestione degli affari finanziari e, piu' in generale, del bilancio  e
dei relativi adempimenti contabili; predisposizione dei provvedimenti
riguardanti gli esperti ed  il  personale  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro  e  relativi   adempimenti   contabili;
rapporti  con  il  Segretariato  generale  e  con  gli  altri  organi
istituzionali; predisposizione della relazione annuale al  Parlamento
sullo stato della pubblica amministrazione;  attivita'  di  vigilanza
sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; 
    b) «Servizio per gli affari  internazionali»:  coordinamento  dei
rapporti  internazionali  tenuti  dagli  uffici   del   Dipartimento;
raccolta ed analisi  di  documentazione  sull'esperienza  di  riforma
amministrativa di altri Paesi, nonche' in materia  di  prevenzione  e
contrasto della corruzione e delle  altre  forme  di  illecito  nella
pubblica amministrazione;  coordinamento  delle  iniziative  volte  a
rafforzare il  ruolo  della  pubblica  amministrazione  italiana  nei
processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni
europee ed  internazionali,  rapporti  con  l'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo  sviluppo  economico  e  con  gli  altri  organismi
internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono
attivita' nel campo della  pubblica  amministrazione;  promozione  di
scambi formativi di  funzionari  pubblici  con  istituzioni  e  Paesi
dell'Unione europea; 
    c)  «Servizio  studi  e  consulenza  per   il   trattamento   del
personale»: attivita' di studio,  consultiva  interna  e  propositiva
anche finalizzata all'adozione di iniziative normative in materia  di
trattamento  giuridico,  economico,  previdenziale  e  corrispondenze
professionali  relativamente  al   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale, nonche' in materia di  prevenzione  e  contrasto  della
corruzione  e  delle  altre  forme   di   illecito   nella   pubblica
amministrazione;  indirizzo  e  coordinamento  nei  confronti   delle
pubbliche  amministrazioni  in  materia  di  trattamento   giuridico,
economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente
al personale dirigenziale e non dirigenziale. 
  4. Il  Ministro,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento,  puo'
conferire  l'incarico  di  Vice  Capo  del  Dipartimento  a  uno  dei
coordinatori degli uffici del Dipartimento. Il Capo del  Dipartimento
per l'esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di prevenzione
e contrasto della corruzione e delle altre forme  di  illecito  nella
pubblica  amministrazione  puo'  avvalersi  dell'Ispettorato  per  la
funzione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, lett. g)  del  presente
decreto. In assenza del dirigente preposto ad  uno  degli  uffici  di
livello  dirigenziale  generale  del   Dipartimento,   la   direzione
dell'Ufficio e' temporaneamente assunta dal  Capo  del  Dipartimento,
salvo che,  sentito  quest'ultimo,  il  Ministro  ne  attribuisca  la
reggenza ad altro dirigente.