Art. 2 
 
  1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  non
possono  essere  presentate  nuove   domande   per   l'autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi  medico-chirurgici  contenenti
il bifentrin e appartenenti al tipo di prodotto 18. 
  2. A decorrere dal 1° maggio 2013 sono revocate  le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio   gia'   rilasciate   per   i   presidi
medico-chirurgici contenenti il bifentrin e appartenenti al  tipo  di
prodotto 18. 
  3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2, a
decorrere dal 1° novembre 2013 non  possono  piu'  essere  vendute  o
cedute al consumatore finale. 
  4.  Le  domande  di  modifica   della   composizione   di   presidi
medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  392/1998.  tese  a  sostituire  il
principio attivo di cui all'art. 1, con uno o  piu'  principi  attivi
inseriti nell'allegato II del regolamento 1451/2007 per lo  specifico
tipo di biocida al  quale  i  presidi  appartengono,  possono  essere
presentate fino alla data del 1° maggio 2013. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere  dal  1°
novembre 2013, i  presidi  medico-chirurgici.  per  i  quali  a  tale
data e' in corso la suddetta modifica di  composizione,  non  possono
essere venduti o ceduti al consumatore  finale  con  la  composizione
gia' autorizzata.