Art. 2 
 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1  del  Regolamento  n.
260/2012, sono soggetti all'obbligo  di  migrazione  ai  sensi  degli
articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi di  bonifico  e  di
addebito diretto nazionali tra i quali rientrano quelli riportati,  a
titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento. 
  2. I bonifici per cassa costituiscono bonifici ai  sensi  dell'art.
6, comma 1, del Regolamento n. 260/2012. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1  del  Regolamento  n.
260/2012, non sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi  degli
articoli 5 e  6  del  medesimo  Regolamento  i  servizi  diversi  dai
bonifici e dagli addebiti diretti nazionali  tra  i  quali  rientrano
quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente
provvedimento.