Art. 3 
 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  3,  del
Regolamento n. 260/2012, fino al 1° febbraio 2016 i RID finanziari  e
i RID a importo fisso sono esclusi dall'applicazione dei requisiti di
cui agli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento. 
  2.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  5,  del
Regolamento n. 260/2012, alla disposizione  o  ricezione  di  singoli
bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi  in  forma  raggruppata
non si applica, fino al 1° febbraio 2016, il requisito  dell'utilizzo
dei formati di messaggistica specificati  al  punto  1,  lettera  b),
dell'allegato al Regolamento n. 260/2012  -  stabilito  dall'art.  5,
comma 1, lett. d) del medesimo Regolamento - che richiama lo standard
ISO 20022 XML. I prestatori di  servizi  di  pagamento  soddisfano  i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  d),  del  suddetto
Regolamento se un utilizzatore di servizi di pagamento richiede  tale
servizio.