Art. 5 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Ferma restando la validita' dei mandati di cui  all'art.  7  del
Regolamento n. 260/2012, i prestatori di servizi di  pagamento  -  ai
sensi dell'art. 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 - entro il 1°  maggio  2013  propongono  ove  necessario  alla
propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse
con  l'esecuzione  degli  addebiti  diretti  in  conformita'  con   i
requisiti del medesimo Regolamento. 
  2. I prestatori di  servizi  di  pagamento  -  ai  sensi  dell'art.
126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 -  entro
il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le
modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei
bonifici in conformita' con i requisiti del Regolamento n. 260/2012. 
  3. Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa
il  pagatore  dell'intenzione  di  avvalersi  dell'addebito   diretto
conforme a  quanto  previsto  dal  Regolamento  n.  260/2012  con  un
preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di  attivazione  del
servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. 
  4. I prestatori  di  servizi  di  pagamento  presso  i  quali  sono
conservati mandati relativi a servizi di addebito  diretto  nazionali
forniscono ai beneficiari degli  addebiti  medesimi  le  informazioni
relative ai suddetti mandati al fine di consentire ai beneficiari  di
effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto conformi a
quanto previsto dal Regolamento n. 260/2012.