Art. 8 
 
 
                    Servizi opzionali aggiuntivi 
 
  I prestatori di servizi di  pagamento,  anche  attraverso  le  loro
rappresentanze associative, in collaborazione con  le  rappresentanze
associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, definiscono e
rendono  disponibili  servizi  opzionali  aggiuntivi  in   grado   di
garantire che i livelli di servizio dei  bonifici  e  degli  addebiti
diretti previsti dal Regolamento n.  260/2012  siano  almeno  pari  a
quello dei corrispondenti servizi nazionali.