IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme  in  materia
di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  13  che
istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni  pubbliche  e
l'art. 30, comma 8, che delega il Governo  ad  adottare  uno  o  piu'
decreti  legislativi  al  fine   di   disciplinare   l'attivita'   di
valutazione  dei  finanziamenti  in  conto  capitale  destinati  alla
realizzazione  di  opere   pubbliche,   nonche'   le   procedure   di
monitoraggio, sullo stato di attuazione delle opere e un  sistema  di
verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche  in  parte  a
carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti; 
  Visto l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119  della  Costituzione,  che  prevede  la  predisposizione  di  una
ricognizione  degli  interventi  infrastrutturali   ai   fini   della
perequazione infrastrutturale; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
l'altro,  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ogni   progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione,  sia  dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge  17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei  contratti  pubblici,  e  sue  successive  modificazioni  ed   in
particolare l'art. 3, comma 8, recante la  definizione  di  lavori  e
opere pubbliche; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge
del 12 novembre  2010,  n.  187,  con  particolare  riferimento  alle
procedure ivi previste in materia di  tracciabilita'  dei  pagamenti,
anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8  e  9,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  in  ordine  all'obbligo  di
richiesta del Codice  identificativo  gare  (CIG),  per  le  medesime
finalita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
disposizioni di riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita'  di  analisi  e  valutazione
della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. 
  Visto in particolare l'art. 10, comma 3,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
  Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza  sui  contratti
pubblici del 18 novembre  2010,  n.  8,  che  chiarisce  l'ambito  di
applicazione e le modalita' attuative della citata  legge  13  agosto
2010,  n.  136,  e  fornisce  spiegazioni  in  relazione  al   Codice
identificativo di gara (CIG) ed al Codice  unico  di  progetto  (CUP)
nonche' alla gestione dei movimenti finanziari e  alle  comunicazioni
obbligatorie; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante norme
di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti relativi ad opere pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  di  seguito
d.lgs. n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art.  30,  comma
9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere e),  f),  g)  e,  in
particolare, l'art. 1 che  definisce  l'ambito  di  applicazione  del
medesimo decreto e prevede  tra  l'altro  l'obbligo  per  i  soggetti
individuati  di  detenere  ed  alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente le informazioni  anagrafiche,  finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione
delle opere e dei relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi  complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  Visto in particolare l'art. 2  del  medesimo  d.lgs.  n.  229/2011,
concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il  contenuto
informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al  citato  art.
1,  alimentanti  la  banca  dati  delle  amministrazioni   pubbliche,
istituita ai sensi della'art. 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196; 
  Visto in particolare l'art.  5  del  medesimo  d.lgs.  n.  229/2011
concernente la definizione, tramite apposito  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - del
dettaglio delle informazioni di cui al citato  art.  2  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Visto in particolare l'art.  6  del  medesimo  d.lgs.  n.  229/2011
concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati; 
  Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge  n.
95 del 2012, le cui  disposizioni  sono  prioritariamente  dirette  a
garantire  la  puntuale  applicazione  dei  criteri  di  contabilita'
nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti
fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura  devono  essere
registrate  nel  momento  in  cui  il  bene  capitale   entra   nella
disponibilita'  dell'acquirente  o,  per  i  beni  prodotti   secondo
contratti pluriennali, al momento della consegna dei  vari  stati  di
avanzamento dei lavori; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge  n.
95  del  2012,  che  prevede  che,   a   decorrere   dal   2013,   le
amministrazioni pubbliche  diverse  dallo  Stato  adeguano  i  propri
sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni  necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui al comma 5, e che le  modalita'
di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono
definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 3329 del 13  luglio
2007, con la quale e' stato approvato il Quadro Strategico  nazionale
(QSN)  2007/2013,  come  modificata  dalla  decisione  della   stessa
Commissione n. 4697 del 5 settembre 2008; 
  Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre  2007  di  attuazione
del QSN 2007/2013; 
  Visto  il  «Protocollo  di  colloquio-descrizione   dei   dati   da
trasmettere  al  sistema  nazionale  di  monitoraggio  del  QSN»  che
definisce il contenuto e le modalita' di raccolta omogenea ed univoca
dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio del  QSN
2007/2013; 
  Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della
spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche; 
  Considerata  l'esigenza  di  definire  uno  standard  nazionale  di
rilevazione di opera pubblica  relativo  all'anagrafica,  nonche'  al
monitoraggio finanziario, procedurale e fisico della stessa; 
  Considerata  l'opportunita'  di  razionalizzare  l'invio  dei  dati
relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonche' la
necessita' di non appesantire i sistemi informativi esistenti  presso
le amministrazioni pubbliche; 
  Sentiti l'Istat e l'Agenzia per l'Italia digitale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati  anagrafici,
finanziari, fisici e procedurali  delle  opere  pubbliche,  ai  sensi
dell'art. 2 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 229/2011  nonche',  ai  sensi
dell'art.  6  dello  stesso  decreto  legislativo,  le   informazioni
relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge  31
dicembre  2009,  n.  196,   nonche'   ai   soggetti   diversi   dalle
amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni
a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla  realizzazione  di
opere pubbliche,  di  seguito  denominati  «le  Amministrazioni  e  i
soggetti aggiudicatori». 
  3. Costituiscono oggetto di rilevazione  ai  sensi  del  d.lgs.  n.
229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione
alla  data   del   21   febbraio   2012,   nonche'   quelle   avviate
successivamente  a  detta  data,  fatto  salvo  quanto  espressamente
previsto dal  comma  4.  Con  riferimento  alle  predette  opere,  in
occasione  del  primo  invio,  ai  sensi  dell'art.  3,   sono   rese
disponibili le informazioni riguardanti  la  totalita'  degli  eventi
avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera. 
  4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di  titolari
di banche dati gia' esistenti, la  data  indicata  al  comma  3  puo'
essere  anticipata  e  concordata  secondo  le  modalita'   descritte
all'art. 4, comma 3, del presente decreto.