Art. 3 Tempistica 1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013. 3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 31 ottobre 2013, sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1. 4. La periodicita' della rilevazione di cui al comma 1 puo' essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.