Art. 3 
 
 
                             Tempistica 
 
  1. Le  Amministrazioni  e  i  soggetti  aggiudicatori  rilevano  le
informazioni individuate  dall'Allegato  A  riferite  allo  stato  di
attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile,  del
30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun
anno e le rendono disponibili alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche entro i trenta giorni successivi. 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente   decreto   le
Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano  le  informazioni
con riferimento allo stato di attuazione delle  opere  al  30  giugno
2013 e le rendono disponibili alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche nelle date comprese tra  il  30  settembre  2013  e  il  20
ottobre 2013. 
  3. A partire dalla rilevazione riferita allo  stato  di  attuazione
delle opere alla data del 31 ottobre 2013, sono adottate  le  cadenze
temporali previste dal comma 1. 
  4. La periodicita' della rilevazione di cui al comma 1 puo'  essere
modificata anche  per  consentire  eventuali  allineamenti  ad  altre
rilevazioni di settore.