Art. 4 
 
 
                 Modalita' di trasmissione dei dati 
 
  1. Le Amministrazioni e i  soggetti  aggiudicatori,  anche  secondo
quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e  5  dell'art.  6  del  d.lgs.  n.
229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui  all'Allegato  A
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'
gia' operanti per la trasmissione dei dati al  Sistema  Nazionale  di
Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1  del  d.lgs.  n.
229/2011 in merito alla obbligatorieta' di adeguamento e, qualora  se
ne  presenti  la  necessita',  la  Ragioneria  generale  dello  Stato
predispone una  apposita  procedura  di  raccolta  dei  dati  per  la
trasmissione delle informazioni da  parte  delle  amministrazioni  di
piccole  dimensioni  inizialmente  non  in  grado  di  gestire   tali
informazioni nell'ambito dei propri sistemi. 
  3. Per i titolari di banche dati di cui all'art. 7  del  d.lgs.  n.
229/2011  sono  predisposti  appositi  protocolli  tecnici   tra   il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello
Stato - e le Amministrazioni ed i soggetti interessati.