Art. 4 Modalita' di trasmissione dei dati 1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all'Allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' gia' operanti per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 229/2011 in merito alla obbligatorieta' di adeguamento e, qualora se ne presenti la necessita', la Ragioneria generale dello Stato predispone una apposita procedura di raccolta dei dati per la trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni di piccole dimensioni inizialmente non in grado di gestire tali informazioni nell'ambito dei propri sistemi. 3. Per i titolari di banche dati di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 229/2011 sono predisposti appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - e le Amministrazioni ed i soggetti interessati.