Art. 3 
 
 
                     Pubblicizzazione dei prezzi 
               all'interno delle aree di rifornimento 
 
  1. All'interno delle aree di  rifornimento  i  prezzi  di  gasolio,
benzina, GPL e metano devono essere esposti secondo  le  disposizioni
relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2  e  6
dell'art. 2. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma  7  dell'art.  2  il  prezzo  delle
ulteriori modalita' di erogazione non servito e' esposto come  prezzo
effettivamente praticato. 
  3. In aggiunta al differenziale di cui  al  comma  3  dell'art.  2,
esclusivamente nella cartellonistica posta all'interno delle aree  di
rifornimento, ed in particolare in prossimita' degli erogatori,  deve
essere esposto il  prezzo  finale  effettivamente  praticato  per  la
modalita' di erogazione con servizio, in modo da garantire,  in  ogni
caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per  la
modalita' di erogazione non servito.