Art. 4 
 
 
                     Pubblicizzazione dei prezzi 
            delle altre tipologie di carburanti speciali 
 
  1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i  relativi
prezzi di vendita sia in modalita' con servizio, che in modalita' non
servito, devono  essere  riportati  su  ulteriori  separati  cartelli
all'interno delle aree di rifornimento. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in  modo
visibile dalla carreggiata purche'  esposti  su  cartelloni  separati
secondo le modalita' indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2.  I  prezzi
devono essere riportati, senza indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo il formato di cui al comma 6  dell'art.  2  e,  ove  presenti
differenti modalita' di rifornimento, il prezzo della  modalita'  con
servizio deve essere indicato come differenza in aumento  rispetto  a
quella senza servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2.