Art. 5 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Al fine di garantire  la  sostenibilita'  tecnica  ed  economica
dell'installazione  di  idonea  cartellonistica  recante   i   prezzi
praticati al pubblico dei prodotti petroliferi  erogati  presso  ogni
punto vendita di carburanti, nonche' garantire  l'effettivita'  della
tutela dei diritti dei  consumatori,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli precedenti si applicano, secondo criteri di  gradualita',  a
partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana: 
    a) dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi
effettivamente praticati  ai  consumatori,  senza  indicazioni  sotto
forma di sconti; eventuali campagne promozionali o di  fidelizzazione
possono  essere  indicate  su  cartellonistica  integrativa   interna
all'area di servizio, e devono  essere  riferite  comunque  a  prezzi
esposti  e  agevolmente  verificabili   dal   consumatore;   campagne
promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza
degli obblighi di cui al  presente  decreto  non  sono  da  ritenersi
sospese per effetto dello stesso; 
    b) dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi
di cui alla lettera a) con minore evidenza della terza cifra decimale
come previsto dall'art. 2, comma 6; 
    c) dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i  prezzi
di cui alla lettera a), secondo l'ordine dall'alto  verso  il  basso:
gasolio, benzina, GPL, metano, nonche' l'obbligo  di  adeguarsi  alle
restanti norme  recate  dal  presente  decreto,  per  tutti  i  nuovi
impianti o nei casi in cui si proceda ad  installare  volontariamente
nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di carburanti; 
    d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento  completo
alle norme  del  presente  decreto,  sia  necessario  procedere  alla
sostituzione della cartellonistica gia' esistente, l'obbligo relativo
all'ordine di esposizione dei prezzi  e  alle  restanti  prescrizioni
richiamate alla lettera c) decorre dopo un anno. 
  2. In ogni caso, il termine di  adeguamento  di  cui  al  comma  1,
lettera d), e' di due anni per gli impianti che hanno  sostituito  la
cartellonistica  fissa   nei   ventiquattro   mesi   antecedenti   la
pubblicazione del presente decreto.