Art. 2 
 
                             Adempimenti 
 
  1. Le societa' di  mutuo  soccorso  sono  iscritte  nella  apposita
sezione di cui all'art. 1 dietro presentazione  di  apposita  istanza
all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto
costitutivo e statuto predisposti in conformita' degli articoli 1,  2
e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. 
  2. Le societa' di mutuo soccorso sono inoltre tenute  ad  iscrivere
nella apposita  sezione  di  cui  all'art.  1,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti: 
    a) le modifiche all'atto costitutivo e allo  statuto  di  cui  al
comma 1; 
    b) la delibera di nomina dei componenti l'organo  amministrativo,
ove non  ricompresa  nell'atto  costitutivo  e  statuto,  e  relative
modifiche; 
    c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci,
ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto,  e
relative modifiche; 
    d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza  della
societa' di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto  costitutivo
e statuto, e relative modifiche; 
    e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie; 
    f) la delibera di scioglimento della societa' di mutuo  soccorso,
e di nomina dei liquidatori; 
    g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione; 
    h) l'istanza di  cancellazione  dalla  apposita  sezione  di  cui
all'art. 1; 
    i) ogni altro atto previsto dalla legge. 
  3. Le societa' di mutuo soccorso sono altresi' tenute a  depositare
nella apposita sezione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art.  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  il
documento rappresentativo della situazione economica  e  patrimoniale
applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato
patrimoniale, il rendiconto gestionale  e  la  nota  integrativa  dal
decreto ministeriale 24 gennaio  2008,  redatto  in  conformita'  del
documento denominato «linee guida  e  schemi  per  la  redazione  del
bilancio di  esercizio  e  del  bilancio  consolidato  delle  imprese
sociali», paragrafo 1.2 e seguenti. 
  4. Le societa' di mutuo soccorso  denunciano  al  repertorio  delle
notizie economiche ed amministrative di cui all'art.  9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: 
    a) l'avvio delle  attivita'  ricomprese  tra  quelle  individuate
negli articoli 1 e 2 della legge  15  aprile  1886,  n.  3818,  e  le
relative modifiche; 
    b) l'apertura di unita' locali, e loro  relative  modifiche,  con
specificazione dell'attivita' svolta presso le stesse.