Art. 4 
 
Adempimenti per le societa' di mutuo  soccorso  gia'  esistenti  alla
  data di acquisizione di efficacia del presente decreto. 
 
  1. Le societa' di  mutuo  soccorso  gia'  esistenti  alla  data  di
acquisizione  di  efficacia  del  presente  decreto,  che   risultano
iscritte  nel  registro  delle  imprese,  in  sezioni  diverse  dalla
apposita sezione di cui  all'art.  1,  oppure  nel  repertorio  delle
notizie economiche ed  amministrative,  il  cui  atto  costitutivo  e
statuto depositato risulti conforme agli articoli  1,  2  e  3  della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio  alla  sezione
di  cui  all'art.  1,  comma   1,   presentando   una   dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  circa  la
predetta  conformita',  sottoscritta  da  un   amministratore   della
societa'. 
  2. Le societa' di  mutuo  soccorso  gia'  esistenti  alla  data  di
acquisizione  di  efficacia  del  presente  decreto,  che   risultano
iscritte  nel  registro  delle  imprese,  in  sezioni  diverse  dalla
apposita sezione di cui  all'art.  1,  oppure  nel  repertorio  delle
notizie economiche ed  amministrative,  il  cui  atto  costitutivo  e
statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3  della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano  all'ufficio  del  registro
delle imprese  territorialmente  competente,  entro  sei  mesi  dalla
predetta data, una domanda di iscrizione nella  apposita  sezione  di
cui  all'art.  1,  accompagnata  dall'atto  costitutivo   e   statuto
riformato in conformita' agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n.
3818. 
  3. Le societa' di  mutuo  soccorso  gia'  esistenti  alla  data  di
acquisizione di efficacia del presente decreto  e  non  iscritte  nel
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie  economiche  ed
amministrative, presentano all'ufficio  del  registro  delle  imprese
territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data,  una
domanda di iscrizione nella  apposita  sezione  di  cui  all'art.  1,
accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto  in  conformita'
agli articoli 1, 2 e 3  della  ridetta  legge  n.  3818.  Qualora  le
societa' di mutuo soccorso non siano in grado  di  depositare  l'atto
costitutivo in considerazione del fatto che la data  di  costituzione
risalga a periodi antecedenti l'ultimo  evento  bellico  o  che  esse
abbiano subito  eventi  sufficienti  a  giustificarne  l'assenza,  le
stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio. 
  4. Le societa' di mutuo  soccorso  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,
depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art.  1,
contestualmente  agli  atti  previsti   nei   commi   medesimi,   una
dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da  cui
risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali
in carica, con indicazione della data della loro nomina. 
  5. Qualora le societa' di mutuo soccorso di  cui  al  comma  5  non
provvedano agli  adempimenti  ivi  previsti  nel  termine  stabilito,
l'ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di  visure,
certificati e copie di atti alle stesse relativi.