Art. 5 
 
      Disposizioni relative all'Albo delle societa' cooperative 
 
  1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2 il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «L'albo si compone di tre sezioni.»; 
    b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis. - E' istituita, ai sensi dell'art.  23,  comma  1,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza  sezione
dell'albo, nella quale sono iscritte le societa' di mutuo soccorso di
cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.»; 
    c) All'art. 4 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
      «L'iscrizione avviene, ai sensi dell'art. 10,  comma  2,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione  all'ufficio  del
Registro delle imprese della comunicazione unica di  cui  all'art.  9
del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»; 
    d) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis. - Le societa' di mutuo soccorso sono iscritte alla
sezione dell'albo, di cui all'art. 2-bis, con la procedura telematica
prevista per l'iscrizione al registro delle imprese. 
      E'  istituita,  a  soli  fini  classificatori  informatici,  la
categoria di iscrizione «societa' di mutuo soccorso», in  aggiunta  a
quelle gia' previste dall'ultimo comma dell'art. 4.».