Art. 10 
 
        NISP - Tavolo interministeriale di crisi cibernetica 
 
  1. Il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, e'
attivato  dal  Nucleo  per  la   sicurezza   cibernetica   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 3, lett. b). 
  2. Il Tavolo, presieduto dal Consigliere  militare,  opera  con  la
presenza di un  rappresentante  per  ciascuna  delle  amministrazioni
indicate dall'art. 5, comma 3,  del  DPCM  5  maggio  2010  e  di  un
rappresentante rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico
e  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  autorizzati  ad   assumere
decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle  riunioni  i
componenti possono  farsi  accompagnare  da  altri  funzionari  della
propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati
a partecipare rappresentanti di soggetti ed enti di cui  all'art.  5,
comma 6, del DPCM 5 maggio 2010, nonche' degli operatori  privati  di
cui all'art. 11  del  presente  decreto,  e  di  altri  eventualmente
interessati. 
  3. E' compito del Tavolo  interministeriale  di  crisi  cibernetica
assicurare  che  le  attivita'  di  reazione  e  stabilizzazione   di
competenza  delle  diverse  Amministrazioni  ed   enti   rispetto   a
situazioni di crisi  di  natura  cibernetica,  vengano  espletate  in
maniera coordinata secondo quanto previsto  dalle  pianificazioni  di
cui all'art. 9, comma 2,  lett.  a),  avvalendosi,  per  gli  aspetti
tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del  Computer
Emergency  Response  Team  (CERT)  nazionale,  istituito  presso   il
Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Il Tavolo altresi': 
    a) mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi  in
atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; 
    b)  assicura  il  coordinamento  per   l'attuazione   a   livello
interministeriale  delle  determinazioni  del   Presidente   per   il
superamento della crisi; 
    c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; 
    d) elabora rapporti e fornisce  informazioni  sulla  crisi  e  li
trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; 
    e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della  crisi
con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE  o  di
organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.