Art. 5 
 
                    Organismo di supporto al CISR 
 
  1. Alle attivita' di supporto per lo svolgimento da parte del  CISR
delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente  decreto,  provvede
l'organismo collegiale di  coordinamento,  presieduto  dal  Direttore
generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5,  del
DPCM  26  ottobre  2012,  n.  2,  recante  l'organizzazione   ed   il
funzionamento del Dipartimento delle informazione per la sicurezza. 
  2.  Alle  riunioni  dell'organismo  collegiale   di   coordinamento
riguardanti la  materia  della  sicurezza  cibernetica  partecipa  il
Consigliere militare. 
  3. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1: 
    a) svolge attivita' preparatoria delle riunioni del CISR dedicate
alla materia della sicurezza cibernetica; 
    b)  assicura  l'istruttoria  per  l'adozione  degli  atti  e  per
l'espletamento  delle  attivita',  da  parte   del   CISR,   di   cui
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto; 
    c) espleta le  attivita'  necessarie  a  verificare  l'attuazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza  dello
spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra
i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli; 
    d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal  CISR  e
sulla base degli  elementi  forniti  dalle  Amministrazioni  ed  enti
competenti, dagli organismi di informazione  per  la  sicurezza,  dal
Nucleo per la  sicurezza  cibernetica  di  cui  all'art.  8  e  dagli
operatori privati, nonche' avvalendosi del  comitato  scientifico  di
cui all'art. 6, la formulazione  delle  indicazioni  necessarie  allo
svolgimento delle attivita'  di  individuazione  delle  minacce  alla
sicurezza  dello  spazio   cibernetico,   al   riconoscimento   delle
vulnerabilita', nonche' per l'adozione di best practices e misure  di
sicurezza; 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3,  l'organismo  collegiale  di
coordinamento  compie  approfondimenti  ed  acquisisce   ogni   utile
contributo e valutazione ritenuti necessari.