Art. 6 
 
                        Comitato scientifico 
 
  1. Presso la Scuola di formazione di cui all'art. 11 della legge n.
124/2007 e' istituito un comitato scientifico composto da esperti nel
campo  delle  discipline  d'interesse   ai   fini   della   sicurezza
cibernetica provenienti dalle universita',  dagli  enti  di  ricerca,
dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il compito
di  predisporre  ipotesi  di  intervento  rivolte  a  migliorare  gli
standard ed i livelli di sicurezza dei  sistemi  e  delle  reti,  nel
quadro delle azioni finalizzate  ad  incrementare  le  condizioni  di
sicurezza dello spazio cibernetico d'interesse del Paese, al fine  di
assicurare  ogni  necessario  contributo  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  spettanti  rispettivamente  all'organismo  collegiale   di
coordinamento di cui all'articolo 5 ed al  Nucleo  per  la  sicurezza
cibernetica di cui all'articolo 8,  nel  campo  della  prevenzione  e
della preparazione ad eventuali situazioni di crisi. 
  2. Il comitato formula altresi' proposte e progetti di promozione e
diffusione della cultura della sicurezza nel settore cibernetico.