Art. 7 
 
             Organismi di informazione per la sicurezza 
 
  1. Il DIS e le Agenzie svolgono  la  propria  attivita'  nel  campo
della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo  le
modalita' e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Direttore  generale  del
DIS, sulla base delle direttive  adottate  dal  Presidente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 e alla  luce  degli
indirizzi generali e degli  obiettivi  fondamentali  individuati  dal
CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d-bis), della citata
legge,  il  coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca  informativa
finalizzate a rafforzare la protezione  cibernetica  e  la  sicurezza
informatica nazionali. 
  3. Il DIS, attraverso i propri  uffici,  assicura  il  supporto  al
Direttore   generale   per   l'espletamento   delle   attivita'    di
coordinamento di cui al comma 2. Il  DIS  provvede,  altresi',  sulla
base delle informazioni acquisite ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
lett. c), alla luce  delle  acquisizioni  provenienti  dallo  scambio
informativo di cui all'art. 4, comma 3,  lett.  e),  della  legge  n.
124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi  1  e  2,
della citata legge,  alla  formulazione  di  analisi,  valutazioni  e
previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede,  in  base  a  quanto
disposto dal presente  decreto,  alla  trasmissione  di  informazioni
rilevanti ai fini  della  sicurezza  cibernetica  al  Nucleo  per  la
sicurezza   cibernetica   di   cui   all'art.   8,   alle   pubbliche
amministrazioni e agli altri  soggetti,  anche  privati,  interessati
all'acquisizione di informazioni, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
lett. f) della legge n. 124/2007. 
  4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive  attribuzioni,
svolgono,  secondo  gli  indirizzi  definiti  dalle   direttive   del
Presidente e le linee di coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca
informativa stabilite dal Direttore generale del  DIS  ai  sensi  del
comma 2, le  attivita'  di  ricerca  e  di  elaborazione  informativa
rivolte alla protezione  cibernetica  e  alla  sicurezza  informatica
nazionali. 
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo,  il  DIS  e  le  Agenzie  corrispondono  con  le  pubbliche
amministrazioni,  i  soggetti  erogatori  di  servizi   di   pubblica
utilita', le universita' e con gli enti di ricerca, stipulando a  tal
fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge
n. 124/2007. Per le stesse finalita', le pubbliche amministrazioni ed
i soggetti erogatori  di  servizi  di  pubblica  utilita'  consentono
l'accesso del DIS e  delle  Agenzie  ai  propri  archivi  informatici
secondo le modalita' e con le procedure previste dal DPCM n.  4/2009,
adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della predetta legge. 
  6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. m), della legge  n.
124/2007, pone  in  essere  ogni  iniziativa  volta  a  promuovere  e
diffondere la conoscenza e la  consapevolezza  in  merito  ai  rischi
derivanti dalla minaccia cibernetica  e  sulle  misure  necessarie  a
prevenirli,  anche  sulla  base  delle   indicazioni   del   comitato
scientifico di cui all'art. 6.