Art. 8 
 
                 Nucleo per la sicurezza cibernetica 
 
  1. Presso l'Ufficio del Consigliere militare e' costituito, in  via
permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica,  a  supporto  del
Presidente, nella materia della sicurezza dello  spazio  cibernetico,
per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali
situazioni  di  crisi  e  per  l'attivazione   delle   procedure   di
allertamento. 
  2. Il Nucleo e' presieduto dal Consigliere militare ed e'  composto
da un rappresentante rispettivamente del DIS,  dell'AISE,  dell'AISI,
del Ministero degli affari esteri, del  Ministero  dell'interno,  del
Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo  economico,  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  del  Dipartimento  della
protezione civile e  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale.  Per  gli
aspetti relativi alla trattazione  di  informazioni  classificate  il
Nucleo e' integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la
segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124/2007. 
  3. I componenti possono farsi  assistere  alle  riunioni  da  altri
rappresentanti delle rispettive  amministrazioni  in  relazione  alle
materie oggetto di trattazione ed, in particolare, per le esigenze di
raccordo di cui all'art. 9, comma 2, lett. a). 
  4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche  essere
chiamati a partecipare rappresentanti di  altre  amministrazioni,  di
universita' o di enti e istituti di  ricerca,  nonche'  di  operatori
privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica. 
  5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si  riunisce  almeno  una
volta al mese, su iniziativa del Consigliere militare o su  richiesta
di almeno un componente del Nucleo.