Art. 9 
 
           Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica 
 
  1. Per le finalita' di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  presente
decreto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica  svolge  funzioni  di
raccordo tra le diverse  componenti  dell'architettura  istituzionale
che  intervengono  a  vario  titolo  nella  materia  della  sicurezza
cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla  legge  a
ciascuna di esse. 
  2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione
ad  eventuali  situazioni  di  crisi,  il  Nucleo  per  la  sicurezza
cibernetica: 
    a) promuove, sulla base delle direttive di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lett. c), la programmazione e  la  pianificazione  operativa
della risposta a situazioni  di  crisi  cibernetica  da  parte  delle
amministrazioni   e   degli   operatori   privati    interessati    e
l'elaborazione   delle   necessarie   procedure   di    coordinamento
interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile
e di protezione civile; 
    b) mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni  su  7,  l'unita'  per
l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica; 
    c)  valuta  e  promuove,  in  raccordo  con  le   amministrazioni
competenti per  specifici  profili  della  sicurezza  cibernetica,  e
tenuto conto di quanto previsto dall'art.  7  riguardo  all'attivita'
degli organismi  di  informazione  per  la  sicurezza,  procedure  di
condivisione delle informazioni,  anche  con  gli  operatori  privati
interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi  ad  eventi
cibernetici e per la gestione delle crisi; 
    d) acquisisce,  per  il  tramite  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, degli organismi di informazione per  la  sicurezza,  delle
Forze di polizia e delle strutture del  Ministero  della  difesa,  le
comunicazioni circa i casi di violazioni o  tentativi  di  violazione
della sicurezza o di perdita dell'integrita'  significativi  ai  fini
del corretto funzionamento delle reti e dei servizi; 
    e) promuove e  coordina,  in  raccordo  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico e  con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per  i
profili di rispettiva competenza,  lo  svolgimento  di  esercitazioni
interministeriali,   ovvero   la    partecipazione    nazionale    in
esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di  eventi
di natura cibernetica; 
    f) costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti  con
l'ONU, la NATO, l'UE, altre organizzazioni  internazionali  ed  altri
Stati, ferme restando le specifiche competenze  del  Ministero  dello
sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri, del  Ministero
dell'interno, del Ministero della difesa e di  altre  amministrazioni
previste dalla normativa vigente,  assicurando  comunque  in  materia
ogni necessario raccordo. 
  3. Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta  e  ripristino
rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo: 
    a)  riceve,  anche  dall'estero,  le   segnalazioni   di   evento
cibernetico  e  dirama  gli  allarmi  alle  amministrazioni  e   agli
operatori privati, ai fini dell'attuazione di quanto  previsto  nelle
pianificazioni di cui al comma 2, lett. a); 
    b) valuta se l'evento assume dimensioni, intensita' o natura tali
da incidere sulla sicurezza nazionale o non puo' essere  fronteggiato
dalle  singole  amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria,   ma
richiede   l'assunzione   di    decisioni    coordinate    in    sede
interministeriale,  provvedendo,  ove  necessario,  a  dichiarare  la
situazione di crisi cibernetica e ad attivare il NISP,  quale  Tavolo
interministeriale di crisi cibernetica, informando tempestivamente il
Presidente sulla situazione in atto. 
  4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora  appositi  report
sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della
preparazione e gestione della crisi previste dal presente  decreto  e
li trasmette, per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3,  lett.
c), all'organismo collegiale di cui all'articolo 5.