IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto 21 ottobre 2008,  successivamente  modificato  con
decreto di cui l'ultimo in data 3 maggio 2011, con il quale e'  stato
autorizzato al numero 14448 il permesso di  commercio  parallelo  del
prodotto fitosanitario DELTA 25 EC, a nome dell'Impresa Rocca  Frutta
Srl, con sede in Gaibana (FE) - Via Ravenna 1114; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento DECIS registrato al n. 4426, a  nome  dell'Impresa  Bayer
Cropscience Srl, nonche' il decreto dirigenziale 26 maggio  2011  con
il  quale  il  prodotto   fitosanitario   in   questione   e'   stato
ri-registrato secondo i principi uniformi fino al  31  ottobre  2013,
alle condizioni riportate nell'etichetta costituente parte integrante
del medesimo decreto; 
  Considerato che un prodotto fitosanitario per  il  quale  e'  stato
rilasciato un permesso di commercio parallelo puo' essere immesso sul
mercato   e   impiegato   solo   conformemente   alle    disposizioni
dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino  alla  data  di
scadenza di quest'ultimo; 
  Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del  prodotto  fitosanitario
DELTA 25 EC alle indicazioni di cui  all'etichetta  del  prodotto  di
riferimento DECIS, ri-registrata con decreto del 26 maggio 2011; 
  Visto  il  versamento  effettuato  dal  titolare  del  permesso  di
commercio parallelo del prodotto fitosanitario  DELTA  25  EC,  quale
tariffa per gli accertamenti conseguenti  al  rilascio  del  presente
decreto di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
  E'   autorizzato   l'adeguamento   dell'etichetta   del    prodotto
fitosanitario DELTA 25 EC,  registrato  come  permesso  di  commercio
parallelo al numero 14448  a  nome  dell'Impresa  Rocca  Frutta  Srl,
all'etichetta del prodotto di riferimento DECIS, registrato al numero
4426, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl. 
  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del   presente   decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  La data  di  scadenza  del  permesso  di  commercio  parallelo  del
prodotto fitosanitario DELTA 25 EC e' fissata  al  31  ottobre  2013,
conformemente alla data  di  scadenza  del  prodotto  di  riferimento
DECIS, ai sensi dell'art. 52, par. 6 del regolamento (CE) 1107/2009. 
  Il titolare del permesso e'  tenuto  a  rietichettare  il  prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della  loro
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato,  in  via  amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello