Art. 2 
 
 
                    Retribuzione di produttivita' 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale  agevolato  di  cui
all'articolo 1, per retribuzione di  produttivita'  si  intendono  le
voci retributive erogate, in esecuzione di  contratti,  con  espresso
riferimento        ad        indicatori        quantitativi        di
produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione,   o,   in
alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione  di  contratti
che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre  delle
aree di intervento di seguito indicate: 
    a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro  distribuzione
con  modelli  flessibili,  anche  in  rapporto   agli   investimenti,
all'innovazione  tecnologica  e   alla   fluttuazione   dei   mercati
finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive
idoneo  a  raggiungere  gli  obiettivi  di  produttivita'   convenuti
mediante  una  programmazione  mensile  della   quantita'   e   della
collocazione oraria della prestazione; 
    b) introduzione  di  una  distribuzione  flessibile  delle  ferie
mediante una programmazione aziendale anche  non  continuativa  delle
giornate di ferie eccedenti le due settimane; 
    c) adozione di misure volte a rendere  compatibile  l'impiego  di
nuove  tecnologie  con  la  tutela  dei  diritti   fondamentali   dei
lavoratori, per facilitare l'attivazione  di  strumenti  informatici,
indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative; 
    d) attivazione di interventi in  materia  di  fungibilita'  delle
mansioni e di  integrazione  delle  competenze,  anche  funzionali  a
processi di innovazione tecnologica.