Art. 2 
 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. La data di attivazione del regime di punto franco  nell'area  di
cui  all'art.  1  e'  stabilita  con  determinazione  del   Direttore
dell'Agenzia  delle  Dogane   e   dei   Monopoli,   previa   verifica
dell'avvenuta esecuzione delle opere  di  recinzione  e  delle  altre
opere  occorrenti  per  i  servizi  doganali   e   di   vigilanza   e
dell'idoneita' dell'area allo scopo  previsto,  in  osservanza  della
normativa comunitaria vigente in materia. A decorrere dalla  medesima
data e' abrogato il predetto decreto  interministeriale  18  febbraio
1993. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2013 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Grilli           
 
 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
 e delle infrastrutture 
     e dei trasporti 
          Passera