Art. 2 Modalita' di attuazione 1. La data di attivazione del regime di punto franco nell'area di cui all'art. 1 e' stabilita con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di recinzione e delle altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza e dell'idoneita' dell'area allo scopo previsto, in osservanza della normativa comunitaria vigente in materia. A decorrere dalla medesima data e' abrogato il predetto decreto interministeriale 18 febbraio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2013 Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Passera