Art. 2 
 
 
                     Modalita' di presentazione 
                 delle richieste di cofinanziamento 
 
  1. La richiesta di cofinanziamento  deve  essere  sottoscritta  dal
legale rappresentante dell'associazione singola  o  dall'associazione
individuata come capofila per i programmi presentati  congiuntamente,
ai sensi del comma 3,  e  deve  essere  presentata  in  busta  chiusa
direttamente  o  spedita  a  mezzo   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi  altro  mezzo,  al  seguente
indirizzo: Ministero dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per
l'impresa e l'internazionalizzazione  -  Direzione  generale  per  il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa
tecnica, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma. 
  2. Una stessa associazione puo' presentare, singolarmente ovvero in
modo congiunto con altre  associazioni,  domanda  di  concessione  di
cofinanziamento per un solo programma. 
  3. In caso di presentazione congiunta di un programma da  parte  di
piu' associazioni, nella domanda  di  ammissione  al  cofinanziamento
dovra' essere  indicata  espressamente  l'associazione  capofila  che
riveste  il  ruolo  di  unico   referente   in   tutti   i   rapporti
amministrativi e contabili  nei  confronti  dell'amministrazione.  Il
rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di  apposita
delega, presenta in  nome  e  per  conto  di  tutte  le  associazioni
appositamente indicate, la domanda di ammissione al  cofinanziamento.
I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano
un programma  congiunto,  anche  ai  fini  della  ripartizione  delle
risorse e delle attivita' da realizzare, sono  regolati  da  apposite
convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda. 
  4. I plichi  contenenti  le  richieste  di  cofinanziamento  devono
essere presentati entro e  non  oltre  il  quarantacinquesimo  giorno
decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente direttiva. La data di acquisizione della domanda  presentata
a mano e' comprovata dal timbro a  data  apposto  su  di  essa  dagli
uffici della Direzione generale.  Per  le  domande  spedite  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini  della  tempestivita'
della presentazione fara'  fede  la  data  apposta  su  di  essa  dal
servizio postale accettante. Non si terra'  conto  delle  domande  di
partecipazione presentate oltre i termini di cui  al  presente  comma
ovvero presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel  comma
1. 
  5. Le richieste di cofinanziamento relative  ai  programmi  che  le
associazioni  intendono  realizzare  devono  contenere,  a  pena   di
irricevibilita', una chiara e completa descrizione  delle  iniziative
previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi: 
    a) tempi di realizzazione  ed  eventuale  suddivisione  temporale
delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e
finale; 
    b) risultati migliorativi attesi e previsione di  indicatori  per
la loro misurazione. 
  6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti  dall'art.
3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate: 
    a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce
di   spesa,   evidenziando   il   rispetto   delle   indicazioni   di
ammissibilita' di cui all'art. 9, il preventivo  dei  costi,  nonche'
l'indicazione delle fonti di copertura del  programma;  relativamente
alla  voce  «retribuzione  del  personale»,  devono  essere  altresi'
fornite  informazioni  relative  al  numero,  alla  qualifica,   alla
descrizione dei compiti, nonche' alla durata dell'impegno di  ciascun
addetto al programma; tali spese  devono  essere  espresse  in  costi
unitari per giorno di lavoro dedicato al programma; 
    b)  da  una  dichiarazione,  resa   dal   rappresentante   legale
dell'associazione richiedente o dell'associazione  capofila,  per  le
richieste presentate in  modo  congiunto,  di  impegno  a  provvedere
direttamente alle spese non coperte dal  cofinanziamento  di  cui  al
decreto,  ne'  coperte  da  eventuali  altri  contributi  con  questo
cumulabili; 
    c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
dal rappresentante legale  di  ciascuna  associazione  richiedente  o
partecipante in  modo  congiunto,  in  cui  si  specifichi,  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato
o parte di esso e' stato  ammesso  anche  a  ulteriori  programmi  di
finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o  se
e' stata presentata la  relativa  richiesta;  in  tal  caso  dovranno
indicarsi, a pena di revoca  del  contributo  di  cui  alla  presente
direttiva,  gli  estremi  della   richiesta,   l'eventuale   relativo
provvedimento   di   approvazione,   l'ammontare    ammesso    ovvero
l'indicazione di ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora
in corso il procedimento di erogazione, nonche' il costo  complessivo
dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere
resa, a cura del rappresentante legale  dell'associazione,  anche  se
negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni
dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute. 
  7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di  irricevibilita',
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
rappresentante  legale  di  ciascuna   associazione   richiedente   o
partecipante in modo congiunto, se non  iscritta  all'elenco  di  cui
all'art.  137  del  Codice  del  consumo,  dalla  quale  risulti  che
l'associazione alla data della presentazione della domanda: 
    a) e' costituita regolarmente; 
    b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili; 
    c) ha approvato  il  bilancio  dell'esercizio  relativo  all'anno
precedente la richiesta; 
    d) opera esclusivamente per la tutela  dei  consumatori  e  degli
utenti; 
    e) non persegue fini di lucro. 
  8. Nel caso di presentazione congiunta del programma  da  parte  di
piu' associazioni, la domanda deve essere  corredata  altresi'  dalla
delega per la presentazione della domanda  al  legale  rappresentante
dell'associazione capofila, dalle  relative  convenzioni  regolatrici
dei rapporti interni, nonche'  da  una  dichiarazione  di  impegno  a
mantenere  fermi  i  predetti  rapporti  per  tutta  la  durata   del
programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini  della  verifica
di compatibilita' con il mantenimento del cofinanziamento concesso. 
  9. Ogni plico contenente  la  richiesta  di  cofinanziamento  e  la
relativa documentazione deve recare, oltre alla data  di  spedizione,
la dicitura: «Legge  n.  57/2001  -  Programmi  di  informazione  dei
consumatori - Anno 2013».