IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)"; Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base ai quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalita' operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC; Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che hanno introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini Collegi professionali di appartenenza; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il proprio parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013; Adotta il presente decreto: Art. 1 Definizioni 1. Nell'ambito del presente decreto si intende per: a) PEC: posta elettronica certificata; b) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni; c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale; d) Portale telematico: portale WEB tramite il quale sono resi disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC; e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico; f) Camere di commercio.- le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; g) InfoCamere: Societa' consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio; h) Registro delle Imprese: il pubblico registro istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato; l) Formato aperto: il formato dei dati con cui e' realizzato l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice dell'amministrazione digitale; m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 57-bis del CAD; n) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 73 e seguenti del CAD.