Art. 10 
 
 
                            Aggiornamenti 
 
  1. Con  decreto  dirigenziale  del  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana e nel sito del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  si  provvede,  ove  necessario,   all'aggiornamento   degli
allegati al presente decreto.